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Lavoro

La Svizzera conosce un sistema duale per l'ammissione al mercato del lavoro. 

Impiegati

I cittadini dell’ EU/AELS hanno diritto d’entrata al mercato del lavoro svizzero di per tutti i tipi di lavoro e qualificazioni. Il riconoscimento dei diplomi è regolato. Cfr. Formazione

I cittadino provenienti da: Francia, Germania, Austria, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Cipro, Malta, Norvegia, Islanda ed il Liechtenstein, (UE15/AESL), hanno porte aperte nel mercato del lavoro. Non ha bisogno di permessi lavorativi particolari.

L'immigrazione delle persone provenienti dalla Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania e la Slovenia, (UE-8) è contingentato. Nel 2013, 2180 permessi B (della durata di cinque anni) saranno disponibile per i cittadini degli otto Stati dell’Europa orientale membri dell’UE (UE-8).

Indicazione
Non sono èoggetto di questo contingentamento:
  • coloro che chiedono la proroga di un permesso B già esistente,
  • coloro che non svolgono attività lucrativa,
  • le persone ammesse in virtù del ricongiungimento familiare,
  • i lavoratori distaccati (prestatori di servizi),
  • le persone con contratto di lavoro di durata inferiore a un anno (mass. 364 giorni), ossia rientranti nella categoria dei dimoranti temporanei (permesso L). Per esse non vi sono limitazioni di sorta,

Da tutti gli altri stati, i cosiddetti stati terzi, possono venire a lavorare in Svizzera solo le persone altamente qualificate. E questo anche se il datore di lavoro non ha potuto trovare in modo certo un lavoratore dalla Svizzera o dall’ EU/AELS. Per costoro, il datore di lavoro futuro deve richiedere prima della loro entrata in Svizzera una permesso di lavoro. Per il riconoscimento dei diplomi Cfr. conbsulta "Formazione".

La Romania e la Bulgaria sono considerate ancora stati terzi.

 

Lavoratori indipendenti

Cittadine e cittadini dell'UE-AELS posso svolgere in principio un'attività lavorativa autonoma.

 

Cittadine e cittadino appartenenti a stati terzi non possono in principio esercitare un'attività lavorativa autonoma. Un tale attività è concessa in genere solo dopo il ricevimento di un permesso di soggiorno (permesso C).

 

Forze di lavoro inviate

Per impedire il Dumping salariale e il lavoro nero valgono come misure d’accompagnamento delle condizioni particolari. 

Se siete mandati in Svizzera da uno degli stati UE/AELS, controllate che il vostro datore di lavoro osservi le prescrizioni.

Intorno ai tema : Diritto del lavoro, Disoccupazione, Cercare lavoro, Sindacati, Uguaglianza, Forza lavoro straniera

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