licenziamento
Il diritto di licenziamento svizzero è molto liberale. Solo in caso di malattia, incidente o gravidanza i lavoratori godono di una protezione contro il licenziamento temporalmente limitata.
I lavoratori e i datori di lavoro sono essenzialmente liberi di licenziarsi o licenziare nei termini concordati nel contratto di lavoro.
Termini di disdetta
Generalmente il termine di disdetta è definito dal contratto di lavoro individuale oppure da quello collettivo di categoria. I termini sono uguali per entrambi le parti.
Se manca una regola contrattuale entrano in vigore le norme del Codice delle obbligazioni:
- sette giorni lavorativi nel periodo di prova
- un mese entro la fine del mese nel primo anno di servizio
- due mesi entro la fine del mese dal secondo al nono anno di servizio
- tre mesi entro la fine del mese dal decimo anno di servizio in poi
L'avviso di licenziamento inizia a decorrere dalla ricevuta della disdetta.
Protezione contro il licenziamento
Il datore di lavoro non può licenziare un lavoratore in una delle quattro seguenti situazioni: Malattia o infortunio; gravidanza e maternità; partecipazione a un'azione ausiliare all'estero della Confederazione; servizio militare obbligatorio, protezione civile o servizio per la croce rossa di un minimo di 11 giorni.
Termini di disdetta in malattia
La protezione di disdetta in malattia è differenziata a seconda degli anni di servizio:
- per un mese nel primo anno di servizio
- per tre mesi dal secondo al quinto anno di servizio
- per sei mesi dal sesto anno di servizio in poi
Scaduti questi termini, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro sotto l’osservanza del termine di preavviso ordinario, anche se il lavoratore è ancora malato.
Disdette abusive
In Svizzera anche le
- Disdette per ritorsione
- Disdette a causa di attività sindacali
- Disdette per opinioni politiche
- Disdette a causa di caratteristiche della persona
sono valide e concludono il rapporto di lavoro.
Attenzione!
Queste disdette sono tuttavia abusive e comportano un dovere di risarcimento sia per il datore di lavoro che per il lavoratore che conclude il rapporto di lavoro con disdetta abusiva.
Queste disdette sono tuttavia abusive e comportano un dovere di risarcimento sia per il datore di lavoro che per il lavoratore che conclude il rapporto di lavoro con disdetta abusiva.
Licenziamento e indennità di disoccupazione
Chi si licenzia senza avere un nuovo posto oppure abbia provocato il licenziamento da parte del datore di lavoro per causa colposa, si vedrà sospese le indennità di disoccupazione per un tempo determinato.
Intorno ai tema : malattia, licenziamento, maternità, ferie, sicurezza e salute , Giovani (minori), orario di lavoro, contratti di lavoro
Legami :
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